Art. 2.
(Gestione del sistema aeroportuale
della capitale).

      1. Alla società Aeroporti di Roma Spa, concessionaria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, di seguito denominata «società concessionaria», è affidata la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali del sistema aeroportuale della capitale nonché la gestione degli aeroporti di Roma Urbe e di Viterbo. Essa provvede alla gestione unitaria degli aeroporti costituenti il citato sistema aeroportuale nel rispetto dell'articolo 705 del codice della navigazione. A tal fine la società concessionaria adegua la propria compagine societaria per consentire la rappresentanza del comune e della provincia di Viterbo nonché della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della medesima provincia.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società concessionaria adempie alle disposizioni

 

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previste dalla normativa vigente per la stipula della convenzione e il contratto di programma con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).